Art. 4.
(Azioni positive).

      1. I progetti di azioni positive che comprendono espressamente interventi di prevenzione, formazione e informazione sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono ammessi ai benefìci cui all'articolo 44 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.